Gruppo Iva, Spv in solido con limiti

Pubblicato il 16 novembre 2019

L’Agenzia delle Entrate offre l’analisi del comma 2 dell'articolo 70-octies del Dpr 633 del 26 ottobre 1972, su Gruppo Iva e società veicolo di cartolarizzazione partecipante al Gruppo medesimo.

Non si può riconoscere, a favore del patrimonio separato di una società di cartolarizzazione, un'esclusione assoluta dalla responsabilità solidale con il Gruppo Iva.

Nella risposta 487 del 15 novembre 2019, si premette che il comma 2 citato prevede la responsabilità dei partecipanti ad un Gruppo Iva, in solido con il rappresentante, per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

L’Agenzia chiamata in merito l'applicazione di tale norma alle Spv (special purpose vehicle), spiega che il patrimonio separato della stessa - pur non aggredibile da parte di soggetti terzi - è comunque destinato a coprire i costi dell'operazione di cartolarizzazione.

Alla luce di tale elemento, tenuto conto della specificità delle operazioni di cartolarizzazione (disciplinate dalla legge n. 130/1999) e della necessità di tutela dei sottoscrittori dei titoli emessi, nel caso esaminato la disposizione di cui all'articolo 70-octies del Dpr n. 633/72 deve essere interpretata nel senso che la responsabilità solidale della Spv con la capogruppo si estende ai patrimoni separati, gestiti dalla stessa Spv, anche se esclusivamente per le somme che - essendo dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni -  risultano riferibili a ciascun patrimonio separato.

Non è pertanto condivisibile la tesi proposta dalle società istanti, che propone invece di riconoscere - a favore del patrimonio separato della società di cartolarizzazione - un'esclusione assoluta dalla responsabilità solidale di cui al comma 2 citato dell'articolo 70-octies.

I Chiarimenti dell’Agenzia:

  1. i patrimoni separati istituiti dalla Spv (società veicolo di cartolarizzazione) con riferimento a ciascuna operazione di cartolarizzazione saranno aggredibili, ai sensi dell'articolo 70-octies in commento, esclusivamente nei limiti delle somme, richieste a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo, che risultano ascrivibili alla gestione dei patrimoni stessi;
  2. per quanto concerne i profili interpretativi di competenza dell’Agenzia, allo stato attuale della disciplina del Gruppo Iva non è richiesta la comunicazione all'Amministrazione finanziaria del dato relativo alla entità dei patrimoni separati riferibili alla Spv.
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