Gruppo Iva: vincolo economico e finanziario. Chiarimenti dalle Entrate

Pubblicato il 16 ottobre 2018

Con due principi di diritto del 15 ottobre 2018, il numero 4 e 5, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti significativi ai fini della convenienza ad aderire al nuovo istituto del Gruppo Iva, soprattutto in prossimità della scadenza dell’opzione fissata al 15 novembre prossimo.

Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria è stata interpellata con l’obiettivo di delineare i limiti dei vincoli necessari ai fini della costituzione di un Gruppo Iva, di cui all'articolo 70-ter del DPR n. 633/1972, secondo il quale: “il Gruppo Iva è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo.”

Gruppo Iva: vincolo finanziario. Le associazioni partecipano solo in veste di soggetti controllanti

Nel principio di diritto n. 4/2018, l’Agenzia sottolinea come possano partecipare al Gruppo Iva, in veste di soggetti controllati, solo i soggetti passivi costituiti in forma societaria, per i quali trovano applicazione le regole concernenti l’esercizio del diritto di voto in base alla disciplina del Codice civile (articolo 2359, primo comma, n. 1, richiamato dall’articolo 70-ter, Dpr 633/1972).

Viceversa, è preclusa la partecipazione al Gruppo Iva per i soggetti non costituiti in forma societaria, non potendosi ravvisare rispetto ad essi il requisito del vincolo finanziario nel rapporto di controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, C.c., secondo cui sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Pertanto – secondo il principio n. 4/2018 – è preclusa ad un ente avente la forma giuridica di associazione – anche se soggetto passivo ai fini Iva per le attività commerciali svolte – la partecipazione al Gruppo Iva in veste di controllato, non essendo possibile ravvisare rispetto allo stesso la sussistenza del vincolo finanziario in quanto l’organo assembleare di un’associazione non può assimilarsi all’assemblea ordinaria delle società di capitali.

Tali soggetti passivi possono optare per il Gruppo Iva solo nel caso in cui assumano il ruolo di controllanti.

Gruppo Iva: vincolo economico. Non vale il codice Ateco indicato, ma l’attività prevista per Statuto

Il principio di diritto n. 5/2018, invece, riguarda la verifica del vincolo economico tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva, che l’articolo 70-ter, comma 2, del DPR n. 633 del 1972 ravvisa sussistere in presenza di una delle seguenti forme di cooperazione economica:

Pertanto, per la verifica dell'insussistenza del vincolo economico, a fini dell’esclusione dal Gruppo Iva, l'Agenzia ha dichiarato che non può essere attribuita rilevanza all'attività risultante dal codice Ateco indicato, dovendosi invece tenere conto delle attività previste dall'atto costitutivo, anche nel caso in cui non siano temporaneamente esercitate.

Dunque, “occorre fare riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo, le quali rilevano quali attività ‘principali’ e ‘dello stesso genere’ esercitabili, anche potenzialmente, dall’operatore economico, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, una o più delle attività proprie dell’oggetto sociale non vengano, in ipotesi, momentaneamente esercitate”.

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