Con la sentenza n. 10 depositata il 29 gennaio 2026, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell’articolo 187 del Codice della strada, come modificato dalla legge n. 177 del 2024, in materia di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La decisione trae origine da tre giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, promossi dai Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Macerata, Siena e Pordenone, che hanno sollevato dubbi di compatibilità della nuova disciplina con gli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione.
Prima dell’intervento legislativo del 2024, l’articolo 187 puniva chi si poneva alla guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti. La riforma ha eliminato il riferimento allo stato di alterazione, prevedendo la punibilità di chiunque guidi “dopo aver assunto” tali sostanze.
Secondo i giudici rimettenti, la nuova formulazione introdurrebbe un nesso meramente cronologico tra assunzione e guida, consentendo di sanzionare anche condotte prive di qualsiasi pericolosità per la sicurezza stradale, poste in essere anche a distanza di molto tempo dall’assunzione. Da ciò deriverebbero profili di irragionevolezza, sproporzione, violazione del principio di offensività e indeterminatezza del precetto penale.
Alle censure hanno aderito, come amici curiae, l’Unione delle Camere Penali Italiane e l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale.
La Corte costituzionale non ha dichiarato l’illegittimità della norma, ma ha affermato che l’articolo 187 del Codice della strada è costituzionalmente conforme solo se interpretato in senso restrittivo, alla luce dei principi di proporzionalità e offensività.
Secondo la Consulta, in altri termini, la disposizione non consente di punire qualsiasi guida successiva all’assunzione di stupefacenti.
La responsabilità penale sussiste solo quando la condotta di guida sia posta in essere in un arco temporale tale da rendere ragionevole presumere che la sostanza sia ancora in grado di incidere sulle capacità psico-fisiche del conducente, creando un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
In forza di tale interpretazione, non è più necessario dimostrare un effettivo stato di alterazione psico-fisica, come richiesto dalla disciplina previgente.
Tuttavia, occorre accertare la presenza, nei liquidi corporei del conducente, di quantitativi di sostanze stupefacenti che, per qualità e quantità e in relazione alle matrici biologiche considerate, risultino generalmente idonei, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle capacità di guida.
La mera prova di una pregressa assunzione, priva di rilevanza rispetto al momento della guida, non è quindi sufficiente ai fini della punibilità.
Attraverso questa interpretazione, la Corte ha escluso i denunciati profili di incostituzionalità, ribadendo che la sanzione penale è legittima solo quando la guida dopo l’assunzione di stupefacenti comporti un rischio ulteriore e qualificato per la sicurezza stradale.
La sentenza n. 10 del 2026 conferma così la riforma del 2024, ma ne delimita rigorosamente l’ambito applicativo, evitando esiti irragionevoli e sproporzionati.
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