Guida in stato di ebbrezza: condanna solo con doppia misurazione

Pubblicato il 14 maggio 2013 La Quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 18375 depositata il 23 aprile 2013, ha annullato la decisione di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica impartita dalla Corte d’appello di Milano nei confronti di un automobilista.

Quest’ultimo aveva impugnato il provvedimento di secondo grado lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 186, comma 1, lett. c del Codice della strada, avendo i giudici del merito ritenuto di ascrivergli la commissione del fatto più grave, nonostante l’accertamento strumentale fosse stato condotto con una sola misurazione e senza la prescritta ripetizione della stessa, in conformità alle previsioni del Codice della strada.

Doglianza, questa, condivisa dagli Ermellini i quali hanno ricordato come, per la configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, pur potendo accertarsi lo stato di alterazione con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, sia tuttavia necessario “ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle altre due ipotesi che conservano rilievo penale”.
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