Guida in stato di ebbrezza, reato estinto con lavori di pubblica utilità

Pubblicato il 19 dicembre 2018

In caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la competenza a provvedere sulla sanzione accessoria della revoca della patente di guida spetta al prefetto, e non al giudice.

Questo, in forza della norma generale di cui all'articolo 224 del Codice della strada.

Ne discende che il giudice che abbia irrogato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ed abbia contestualmente applicato la sanzione della revoca della patente, dovrà necessariamente - in caso di esito positivo della attività in favore della collettività - dichiarare l'estinzione del reato e disporre, di conseguenza, la trasmissione degli atti al prefetto per quanto di sua competenza in ordine alla sanzione accessoria della revoca della patente.

Su revoca della patente decide il Prefetto

E’ questa l’interpretazione resa dalla Corte di cassazione con sentenza n. 56962 del 18 dicembre 2018, nel pronunciarsi sulle conseguenze normative e procedurali riconducibili all'esito positivo della sanzione sostitutiva di cui all'articolo 186, comma 9-bis, Codice stradale, rispetto ai casi in cui al reato di guida in stato di ebbrezza consegua l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

La Quarta sezione penale, in proposito, ha ritenuto di superare due precedenti orientamenti di legittimità.

La corretta lettura delle disposizioni normative in materia – si legge nella decisione - consente di individuare proprio nel comma 9-bis dell'articolo 186 cit. “la norma speciale/derogatoria che attribuisce al giudice la persistente competenza a provvedere in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante la declaratoria di estinzione del reato che discende dalla verifica positiva dei lavori di pubblica utilità”.

Nel caso, invece, di reato che comporti l'applicazione della revoca della patente di guida, in assenza di una disciplina specifica, non individuabile nel citato comma 9-bis deve trovare applicazione, quanto alla revoca della patente, la norma generale citata di cui all'art. 224 cod. strada.

Esito dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità

A seguire, la Corte ha fornito ulteriori precisazioni per quanto riguarda la verifica dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

In detta sede sono due gli scenari che si possono presentare al giudice, a seconda dell'esito positivo o negativo della valutazione.

Così, in caso di esito positivo, il giudice dovrà dichiarare l'estinzione del reato e, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, trasmettere gli atti al prefetto a procedere in sede amministrativa all'accertamento del presupposti per l'eventuale applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente.

In caso, invece, di esito negativo, l’organo giudicante, come previsto dall'art. 186, comma 9-bis cit., dovrà revocare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con ripristino della pena principale (arresto e ammenda). Rispetto alla revoca della patente, su cui la norma citata nulla prevede, troverà applicazione la disciplina generale, nel senso che il giudice dovrà applicare in via definitiva la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, trattandosi di sanzione accessoria che consegue ex lege al reato in questione.

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