E’ stata confermata dai giudici di Cassazione la sentenza di condanna per omicidio disposta nei confronti di un automobilista che aveva causato un incidente in cui erano morte quattro persone.
In particolare, era stata riconosciuta la sussistenza del dolo eventuale in capo all’uomo, il quale aveva agito in stato di ubriachezza, percorrendo diversi chilometri contromano mentre altri automobilisti avevano cercato, invano, di risvegliare la sua attenzione.
Questi ultimi, addirittura, erano stati costretti ad effettuare improvvise deviazioni per evitare l’urto frontale, mentre l’imputato aveva mantenuto la propria direzione di marcia senza effettuare alcuna manovra di emergenza.
Per la Corte, – sentenza n. 45997 del 2 novembre 2016 - tutte le circostanze fattuali del caso concreto esprimevano, senza alcun dubbio, la concretizzata sussistenza in capo all’imputato dell’effettiva, tangibile e percepibile possibilità di verificazione di un evento grave, anche mortale, che si coniugava con la decisione di rischiare “costi quel che costi”.
Non poteva non riconoscersi, ossia, un atteggiamento psichico del ricorrente che indicava “una qualche adesione all’evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta dalla propria condotta”.
Ricorreva, in definitiva, il dolo eventuale dell’agente che, nella specie, si era rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante si era determinato ad agire anche a costo di causarlo.
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