Guidare senza patente non è più reato

Pubblicato il 06 giugno 2017

La Corte di cassazione ha annullato, senza rinvio, una sentenza di condanna per il reato di guida senza patente con la motivazione “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.

Questo, alla luce della depenalizzazione operata dal Decreto legislativo n. 8/2016 anche con riferimento alla condotta in esame.

Tuttavia, la medesima fattispecie continua ad avere rilievo penale nelle ipotesi di recidiva nel corso di un biennio.

Quando si ha recidiva?

Sul punto è stato ricordato che l’articolo 5 del provvedimento di depenalizzazione dispone che quando i reati trasformati in illeciti prevedano ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi “la reiterazione dell’illecito depenalizzato”.

A seguire, la Corte ha sottolineato come, ai fini della qualificazione dell’illecito costituito dalla guida di veicolo senza patente, commesso prima del vigore del D.lgs n. 8/2016, la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio antecedente al fatto, l’avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie.

Poiché, nel caso in esame, non era rinvenibile alcun precedente giudiziario in capo al soggetto incolpato, doveva ritenersi che il fatto a lui ascritto fosse depenalizzato, con la conseguente necessità di pronunciare l’annullamento della sentenza di condanna impugnata.

Deroga a irretroattività

Nella medesima decisione, la Quarta sezione penale di cassazione – sentenza n. 26254 del 25 maggio 2017 – ha altresì ricordato come l’articolo 8 del D.Lgs. in argomento abbia introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui all’articolo 1 della Legge n. 689/1981, prevedendo, ossia, che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto medesimo, sempre che, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabile.

Così, in considerazione di questa previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni commesse in tempo anteriore all’entrata i vigore del D.lgs. n. 8/2016 si impone, ai sensi dell’articolo 9, “la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo, per il corso del relativo procedimento”.

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