Ha diritto al rimborso chi, avendo pagato prima, non ha fruito dell’agevolazione alluvionati del 1994

Pubblicato il 12 aprile 2010 Nella sentenza 15/1/10 della Ctr Piemonte è chiarito che l’agevolazione per gli alluvionati del 1994, contenuta nella legge 350/03 - che estende a tali contribuenti il beneficio della legge 289/02 – consistente nella definizione automatica dei debiti tributari e contributivi mediante pagamento di una sostitutiva del 10% del dovuto a titolo di capitale, mantiene il diritto, su richiesta, al rimborso dell’eccedenza del 90% nel caso gli aventi diritto abbiano pagato prima l’intero importo.

I giudici spiegano che il divieto del rimborso del pagamento avvenuto prima della definizione automatica è disposto verso coloro che hanno usufruito del condono (di portata generale) ex articolo 9, comma 1 della legge 289/02; mentre, non vale nel caso dell’agevolazione contenuta nell’articolo 17 della stessa legge (di portata speciale e limitata agli alluvionati del 1994).
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy