Ha diritto alla retribuzione il lavoratore assente per malattia durante lo sciopero

Pubblicato il 07 giugno 2010 L’imprenditore non può esimersi dal corrispondere la retribuzione ai lavoratori assenti per malattia durante uno sciopero con astensione totale dei dipendenti dal lavoro che ha comportato l’impossibilità per il datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa.

L’affermazione arriva dalla Sezione lavoro della Corte di cassazione con sentenza n. 13256/2010 che ha rigettato il ricorso presentato dall’azienda circa la richiesta di alcuni lavoratori assenti per malattia di ottenere il pagamento delle retribuzioni che erano state decurtate dalle trattenute per lo sciopero.

La cassazione ha confermato le sentenze dei giudici di merito secondo i quali qualora il datore di lavoro sia impossibilitato a ricevere la prestazione lavorativa per cause a lui non imputabili permane comunque il dovere di retribuire i lavoratori il cui rapporto di lavoro risulti già sospeso a causa della malattia. Infatti, a parere dei magistrati di legittimità, l’impossibilità a rendere la prestazione per malattia va considerata in modo autonomo come se non fosse avvenuta durante lo svolgimento di uno sciopero.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La sospensione feriale dei termini processuali

31/07/2025

Ferie e permessi retribuiti, dalla maturazione alle modalità di fruizione

31/07/2025

Sisma 2016: prorogate le agevolazioni previdenziali

31/07/2025

Attiva dal 1° agosto la pausa estiva dei termini processuali

31/07/2025

Crediti professionali: la Cassazione sulla decorrenza degli interessi moratori

31/07/2025

Ferie e permessi retribuiti: obblighi, scadenze e rischi per il datore di lavoro

31/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy