I chiarimenti INPS sui trattamenti pensionistici

Pubblicato il 13 aprile 2015 L’INPS, con circolare n. 74 del 10 aprile 2015 si è occupato dell’importo massimo del trattamento pensionistico nel sistema misto e della riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

Importo complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo

Visto l’art. 1, comma 707 della Legge di Stabilità 2015, ai fini della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo, viene effettuato un doppio calcolo con le regole specificatamente descritte nella circolare.

Chiarisce l’Istituto che l’importo più basso, determinato dal raffronto fra il calcolo secondo le citate regole, sarà quello messo in pagamento e, comunque, il doppio calcolo si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015.

Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni

A decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata nel regime misto ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

La Legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 113) ha stabilito che con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

Stante quanto sopra l’Istituto fornisce le istruzioni relative a:

- pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015;

- pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015;

- cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata.
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