I chiarimenti sul calcolo dell’indennità una tantum per i co.co.pro.

Pubblicato il 14 aprile 2015 L’INPS, con messaggio n. 2516 del 10 aprile 2015, ha evidenziato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con parere del 7 agosto 2014, ha chiarito che, indipendentemente dalla copertura contributiva riconosciuta ai sensi del comma 29,  art. 2, Legge n. 335/1995, per i collaboratori a progetto che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito lordo compreso tra il minimale annuo di reddito e la soglia normativamente prevista, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, debba essere corrisposta l’indennità di cui al comma 51, art. 2, Legge n. 92/2012, commisurata agli effettivi mesi di disoccupazione.

In particolare, l’espressione "effettivi mesi di disoccupazione" deve intendersi riferita ad almeno due mesi di disoccupazione, dal momento che la normativa, ai fini del riconoscimento dell’indennità in questione, richiede un periodo di disoccupazione "effettivo" ininterrotto di almeno due mesi ed una prestazione lavorativa che non può quindi essere superiore a 10 mesi.

Pertanto, solo per il collaboratore che ha avuto nell’anno precedente a quello di riferimento un reddito lordo compreso tra euro 14.930 ed euro 20.000 per il 2012 ed euro 15.357 ed euro 20.220 per il 2013 avendo così tutti i mesi dell’anno coperti da contribuzione, l’importo della prestazione sarà pari al 5% (7% per gli anni 2013-2015) del minimale annuo di reddito moltiplicato per il minor numero tra i mesi di effettiva occupazione e i mesi di effettiva disoccupazione dell’anno precedente.

Requisito del "periodo di disoccupazione"

Poiché l’attestazione del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente (articolo 2, comma 51, lettera d), Legge n. 92 del 2012) è diventata necessaria a decorrere dalle domande con anno di riferimento 2014 e per periodi di disoccupazione verificatisi nel precedente anno 2013, l’Istituto ha chiarito che, sempre il Ministero del Lavoro, ha precisato in data 9 ottobre 2014 che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 "può costituire prova la dichiarazione fornita dal soggetto richiedente che attesti lo status di disoccupazione non solo per l’anno in corso ma anche per periodi pregressi" ammettendo di fatto la validità dell’autocertificazione dello stato di disoccupazione riferito all’anno precedente a quello di riferimento.
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