I compensi per gli incarichi nei collegi alle Casse private

Pubblicato il 15 gennaio 2011 I chiarimenti circa l’obbligo contributivo sui compensi percepiti per la partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di gestione di albi o elenchi professionali o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, sono offerti dall’Inps nella circolare n. 5 del 2011, con cui si rivede la posizione già assunta dall'Istituto sul tema nel 1996, con la circolare n. 201.

In quella occasione, l’Inps aveva affermato che i corrispettivi dei liberi professionisti per l'attività prestata negli organi collegiali di governo della professione ovvero negli organi degli Enti di previdenza di categoria, in quanto non derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, costituivano redditi di lavoro autonomo e non redditi professionali. Pertanto, tali redditi sarebbero stati soggetti a contribuzione nell’ambito della gestione separata.

Dopo l’intervento dell’agenzia delle Entrate - circolare n. 105/2001 - con cui si sono inseriti nell’ambito del lavoro autonomo professionale tutti gli incarichi che risultano inerenti all’attività esercitata dal contribuente, anche la posizione contributiva dell’Inps riguardo a tali redditi cambia. Di conseguenza, con l’ultimo documento di prassi, l’Ente previdenziale precisa che i redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, percepiti da soggetti che svolgono, in maniera professionale ed abituale attività legata all’esercizio di arti e professioni, concorrendo alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica, non sono soggetti a contribuzione nell’ambito della gestione separata Inps, dovendo invece essere assoggettati a prelievo contributivo nell’ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

E' nullo il contratto di apprendistato senza formazione

17/10/2025

Esonero contributivo parità di genere: codice “L239” valido da ottobre a dicembre 2025

17/10/2025

Commercialista trattiene la contabilità dell’ex cliente: è appropriazione indebita

17/10/2025

TFR, indice di rivalutazione di settembre 2025

17/10/2025

Compravendita immobiliare, l’irregolarità catastale non annulla l’atto

17/10/2025

CPB 2025: FAQ su benefici premiali, esonero IVA e scadenze di adesione

17/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy