I compensi per gli incarichi nei collegi alle Casse private

Pubblicato il 15 gennaio 2011 I chiarimenti circa l’obbligo contributivo sui compensi percepiti per la partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di gestione di albi o elenchi professionali o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, sono offerti dall’Inps nella circolare n. 5 del 2011, con cui si rivede la posizione già assunta dall'Istituto sul tema nel 1996, con la circolare n. 201.

In quella occasione, l’Inps aveva affermato che i corrispettivi dei liberi professionisti per l'attività prestata negli organi collegiali di governo della professione ovvero negli organi degli Enti di previdenza di categoria, in quanto non derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, costituivano redditi di lavoro autonomo e non redditi professionali. Pertanto, tali redditi sarebbero stati soggetti a contribuzione nell’ambito della gestione separata.

Dopo l’intervento dell’agenzia delle Entrate - circolare n. 105/2001 - con cui si sono inseriti nell’ambito del lavoro autonomo professionale tutti gli incarichi che risultano inerenti all’attività esercitata dal contribuente, anche la posizione contributiva dell’Inps riguardo a tali redditi cambia. Di conseguenza, con l’ultimo documento di prassi, l’Ente previdenziale precisa che i redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, percepiti da soggetti che svolgono, in maniera professionale ed abituale attività legata all’esercizio di arti e professioni, concorrendo alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica, non sono soggetti a contribuzione nell’ambito della gestione separata Inps, dovendo invece essere assoggettati a prelievo contributivo nell’ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale.
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