I concessionari della riscossione sono obbligati alla difesa tecnica

Pubblicato il 14 ottobre 2009 La Sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 21459 depositata il 9 ottobre 2009, spiega che nel contenzioso tributario non è permesso agli agenti della riscossione, in deroga al principio generale che obbliga all’assistenza di un difensore abilitato concessa ad Enti locali e Amministrazione finanziaria, di avvalersi di un funzionario per la difesa. Pertanto, dovrà essere un difensore abilitato ad accompagnare gli agenti della riscossione nel processo. La Corte ricorda che l’assistenza tecnica da parte di difensore abilitato, ex art. 12 e 18 del Dlgs 546/92, è obbligatoria per tutte le parti del processo diverse dall’Amministrazione finanziaria e dall’ente locale. Dal momento che le norme che prevedono la possibilità di stare in giudizio senza difesa tecnica sono poste in deroga ad un generale principio esse sono di stretta interpretazione e non giustificano l’estensione arbitraria.

Nella sentenza è chiarito, inoltre, che il Presidente della commissione, della sezione o del collegio deve ordinare alle parti, diverse dall’Amministrazione, che ricorrono in appello di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica. Solo se l’ordine non viene eseguito il ricorso è dichiarato inammissibile.
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