I consorzi per l'internazionalizzazione alla luce della circolare 5 di Assonime

Pubblicato il 08 marzo 2013 Si interessa dei nuovi consorzi per l’internazionalizzazione – previsti dall'articolo 42, del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 44 del 2012 – la circolare Assonime n. 5 del 14 febbraio 2013, ed in particolare dell'ambito agevolativo per essi fissato.

In base alla disposizione legislativa, i neo consorzi per l’internazionalizzazione si pongono l'obiettivo di diffondere a livello internazionale i prodotti ed i servizi delle piccole e medie imprese nonché di agevolare la loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. Inoltre, viene ricompresa l'attività diretta all’importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, la qualità, la tutela e l’innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri.

Possono essere formati da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia, ma anche del settore commerciale.

Per quanto riguarda la parte fiscale, si stabilisce che i servizi resi da detti consorzi alle piccole e medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell’articolo 9 del D.p.r. n. 633/1972. In sostanza, tali operazioni, considerate territorialmente rilevanti in Italia, sono non imponibili ai fini Iva. Assonime, sul punto, afferma che essendo l'attività svolta dai consorzi verso le imprese anche un'attività di supporto alla loro presenza nei mercati esteri, è lecito ammettere che l’agevolazione Iva si applichi anche agli stessi servizi resi alle consorziate che operano nel territorio dell’Unione Europea.

Per quanto attiene, invece, alle imposte sui redditi, la norma stabilisce che gli utili accantonati a riserve, che costituiscono il patrimonio netto del consorzio, beneficiano di un regime di sospensione d’imposta fino alla data in cui non vengono utilizzati per fine diverso dalla copertura di perdite, dall’incremento del fondo consortile o del capitale sociale. Assonime sostiene che ciò risulta più restrittivo rispetto a quanto previsto nella legge del 1989, per la quale l'imponibilità veniva in essere solo nel momento della distribuzione delle riserve, e non anche per altri utilizzi.
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