I contributi entrano nella base imponibile Irap

Pubblicato il 17 ottobre 2009 Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 21749 del 14 ottobre scorso, precisano alcuni aspetti della legge Finanziaria 2003 che prevede l’imponibilità dei contributi, specificando che questa è una norma interpretativa che ha effetti retroattivi. Pertanto, secondo quanto precisano i giudici di piazza Cavour, i contributi erogati alle aziende di trasporto pubblico locale concorrono alla formazione della base imponibile Irap e, dunque, scontano il pagamento di questa imposta anche per gli anni precedenti l’entrata in vigore della citata legge Finanziaria. Fanno eccezione solo i contributi che sono correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione: cioè si tratta di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile del tributo è disposta da norme speciali.
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