Relativamente all’istituzione di vincoli di destinazione, la costituzione di un fondo patrimoniale, di norma effettuato dai coniugi, va annotata a margine dell’atto di matrimonio degli stessi; ciò per renderlo opponibile ai terzi.
Lo riafferma la Corte di cassazione, sezioni unite civili, nella sentenza n. 21658 del 13 ottobre 2009 aggiungendo che rimane in essere anche la trascrizione nei registri immobiliari che ha natura di pubblicità ai sensi dell’art. 2647 del codice civile.
Il fondo patrimoniale, previsto dagli articoli 167 e seguenti del codice civile, si costituisce per creare una garanzia a favore della famiglia, e quindi dei figli, vincolando determinati beni; per evitare che tali beni siano aggredibili dai creditori è perciò necessario istituire delle garanzie attraverso, in questo caso, una doppia pubblicità.
Pertanto in mancanza dell’annotazione della costituzione del fondo a margine dell’atto di matrimonio, il fondo rimane attaccabile dai creditori che hanno validamente iscritto ipoteca sui beni vincolati.
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