I dirigenti sono decaduti ma gli atti restano validi

Pubblicato il 10 novembre 2015

Sono validi gli atti dell'agenzia delle Entrate sottoscritti dai dirigenti decaduti se la delega di firma presenta l’indicazione precisa del funzionario incaricato.

È con tre diverse pronunce – sentenze 22800, 22803, 22810 depositate il 9 novembre 2015 - che la Cassazione dirime il contenzioso nato tra contribuenti e Fisco, conseguenza della sentenza n. 37/2015 della Consulta.

Opera una dicotomia tra legittimità del conferimento e degli atti

La Corte affronta l'argomento separando la parte che riguarda la legittimità del conferimento dell'incarico dirigenziale dalla questione, questa sì che rileva, relativa alla legittimità degli atti firmati da tali funzionari, poi decaduti: “non assume rilievo l’eventuale illegittimità del conferimento d’incarico (finanche temporaneo) al capo dell’ufficio siccome avvenuto in dipendenza di una norma regolamentare illegittima o, per quanto rileva, di una norma di legge dichiarata incostituzionale”, sentenza n. 22810/2015.

Nullo l'atto se la delega è in bianco

Ma la delega di firma non può essere una “delega in bianco” (sentenza 22803/2015 e 22800/2015), cioè con l’“indicazione della sola qualifica professionale del dirigente destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alla generalità di chi effettivamente rivesta tale qualifica”. Deve necessariamente, pena la nullità, riportare l’indicazione precisa del funzionario che deve firmare.

Più precisamente la sentenza 22803/2015 ribadisce che la delega per la sottoscrizione degli atti rilasciata dal capo ufficio è legittima solo se indica: il nome del funzionario delegato, il motivo del conferimento della delega e la validità del provvedimento.

Un "aiutino" al contribuente

La sentenza n. 22803/2015 ricorda che, quando il contribuente eccepisce la potenziale illegittimità della sottoscrizione, l'onere della prova circa la legittimità della stessa spetta all’ente impositore.

È da qui che ai contribuenti, dunque, conviene partire - l’eventuale illegittimità deve essere sollevata nel primo ricorso e non durante il contenzioso - per contrastare l'atto.

 

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