I documenti in fotocopia non possono essere dedotti

Pubblicato il 18 aprile 2009
Con sentenza n. 2898 del 2009, la Cassazione ha spiegato che, in tema di imposte sui redditi, i documenti fiscali, ai sensi dell'articolo 22 del dpr n. 600/73, devono essere dedotti in originale e non in fotocopia; e ciò sempre che il contribuente non alleghi valide ragioni che giustifichino la mancata esibizione degli originali.
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