I fondi comuni rimpatriano più comodamente

Pubblicato il 11 settembre 2009

Ritenuta del 12,5%, all’atto della percezione, applicata - a titolo d’acconto - alle Società di capitali, alle Società in nome collettivo (Snc), alle Società in accomandita semplice (Sas) e agli enti commerciali e - a titolo d’imposta - a persone fisiche non imprenditori, enti non commerciali e società semplici, inclusi Stato, enti pubblici e soggetti esenti da imposta (alcune cooperative mutualistiche).

L’articolo 14 del decreto “salva-infrazioni”, che è prossimo alla pubblicazione su “Gazzetta Ufficiale”, rende così più facile lo scudo fiscale (ter, perché alla sua terza stagione) per i fondi comuni mobiliari esteri che, compresi nella più ampia categoria dei fondi comuni, sono tra le attività finanziarie “scudabili”, insieme a somme di denaro, azioni, obbligazioni, conti correnti, polizze vita, contratti finanziari, derivati, finanziamenti ad attività non residenti, attività intestate a fiduciarie o trust non residenti. Per essi si semplificano dunque le operazioni di rimpatrio.

Vale in questa sede rammentare che le attività sanabili saranno esclusivamente quelle detenute all’estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate o regolarizzate tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010.

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