I “forzati” delle vacanze

Pubblicato il 24 aprile 2006

di giustizia Ue è da tempo impegnata a far chiarezza in merito all’orario di lavoro e alla sua organizzazione. Da ultimo con la sentenza del 6 aprile 2006 (C-124/05), ha affermato che nessuna disposizione nazionale può consentire che, in costanza di lavoro, i giorni di ferie non goduti nel corso di un dato anno siano sostituiti da un’indennità nel corso di un anno successivo. In altre parole, ha ribadito il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie, non solo di quelle relative all’anno in corso ma anche di quelle arretrate. A provocare l’intervento della Corte è stata una controversia sull’interpretazione della norma olandese che ha dato attuazione alla direttiva 39/104/CE. Nel nostro Paese il principio di irrinunciabilità delle ferie è sancito dalla Costituzione (art.36) e dal 2003 vige una norma che prevede un periodo minimo di ferie di quattro settimane che non può essere sostituito dal pagamento di un’indennità, se non alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 10, Dlgs 66/2003).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Fondo di Tesoreria INPS: nuovo criterio dinamico dal 2026 solo per le aziende già attive

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy