I giudici aprono alla fiscalità di vantaggio

Pubblicato il 21 aprile 2008 Il Tribunale europeo di Prima Istanza (Tpi) ha voluto fornire un chiarimento in merito alla nozione di selettività costitutiva della fattispecie di aiuto fiscale. La sentenza riguarda il sistema olandese di allocazione dei diritti di emissione di inquinanti atmosferici ai sensi della direttiva 2001/81/Ce. La citata sentenza ha, però, una valenza generale per tutti gli aiuti negativi, come per esempio quelli fiscali caratterizzati dalla rinuncia da parte dello Stato alla riscossione di imposte od oneri nell’ambito di un sistema generale. Le misure dirette che esonerano certe imprese dagli oneri derivanti dalla normale applicazione delle regole generali, costituiscono aiuti ai sensi della consolidata giurisprudenza comunitaria. Tuttavia, questa stessa nozione è stata quasi sempre rigettata nella pratica dalla Commissione Ue, comportando l’obbligo di sottoporre ad approvazione comunitaria tutte le misure fiscali preferenziali anche se aventi carattere generale. Con riferimento al caso specifico, il Tpi ha confermato che l’allocazione a certi beneficiari dei diritti di emissione costituiva un vantaggio. La sentenza chiarisce che la selettività può trovare giustificazione negli obiettivi particolari della misura a patto che questa sia conforme alla natura e struttura generale del sistema. In tal modo, viene restituita ragionevolezza al controllo delle misure fiscali nazionali e vengono legittimate le misure di vantaggio generali.
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