I lavoratori beneficiari della nuova CIGO

Pubblicato il 01 ottobre 2015

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato - compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio - che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

L’anzianità non è necessaria per le domande relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

Inoltre, per il lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, l’anzianità si computa tenendo conto del periodo durante il quale il prestatore di lavoro è stato impiegato nell'attività appaltata.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in vigore

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Parità di genere: domande entro il 30 aprile per l’esonero contributivo

17/12/2025

Nuovo regime di franchigia Iva 2025, istruzioni operative per i controlli

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy