I limiti del rinvio per relationem

Pubblicato il 21 giugno 2010 Pur essendo legittimo che il giudice di appello rinvii per relationem alla sentenza dei giudici di primo grado, non è ammesso che il richiamo avvenga in modo generico senza citare i contenuti oppure il passaggio sostanziale.

Ancora una volta la Corte di cassazione ha emesso una pronuncia, l’ordinanza n. 13532/2010, riguardante i limiti del rinvio per relationem dei giudici ad altra sentenza. E’ ormai pacifico che il magistrato che fa proprie le argomentazioni di un altro giudice deve comunque esprimere le ragioni, anche in via sintetica, che lo portano a confermare i principi esposti nell’altra sentenza in base ai motivi addotti in sede di impugnazione.

Nell’ordinanza suddetta i giudici hanno osservato che anche l’Amministrazione finanziaria è legittimata ad eccepire che il rinvio per relationem non sia avvenuto in modo legittimo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Dirigenti aziende alberghiere - Accordo di rinnovo del 22/12/2025

12/01/2026

Dirigenti aziende alberghiere. Rinnovo Ccnl

12/01/2026

Formazione continua: cambia il sistema dei Fondi Paritetici Interprofessionali

12/01/2026

Inail, tutela assicurativa per studenti e docenti

12/01/2026

Nuovo Arbitro assicurativo: regole e avvio dal 15 gennaio 2026

12/01/2026

Assicurazioni: determinata l'aliquota degli oneri di gestione 2026

12/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy