I nuovi limiti reddituali per l’indennità ai co.co.pro.

Pubblicato il 04 marzo 2014 L’INPS, con messaggio n. 2999 del 3.3.2014, ha comunicato che, ai fini del riconoscimento dell’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, il limite di reddito di cui all’art. 2, comma 51, lettera b), della legge n. 92/2012 per l’anno 2013 - rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - risulta pari a 20.220 euro.

Il suddetto limite si applica per le domande di prestazione con anno di riferimento 2014, per le quali dovrà essere utilizzato il nuovo modello CoCoPro 2014 COD. SR 140.

L’Istituto ha inoltre precisato che, per la presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito del periodo di disoccupazione – da considerare ai sensi dell’ art. 1, c. 2 lett. c), del d.lgs. n. 181/2000 e successive modifiche – ininterrotto di almeno due mesi sostituisce il requisito dell’assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi, valevole esclusivamente per l’anno 2012.

L’attestazione del requisito suddetto è possibile mediante autocertificazione, con la quale il richiedente dichiara di essere stato disoccupato ininterrottamente per almeno due mesi e di aver attestato tale condizione presso il Centro per l’impiego.

A tal fine, nel nuovo modello di domanda CoCoPro 2014 COD. SR 140 è previsto un apposito campo dove inserire i suddetti dati.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

Contraddittorio preventivo, gli atti esclusi

29/04/2024

Rimborso Iva trimestrale: scadenza

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy