I rifugiati non sfuggono alla tassa

Pubblicato il 30 ottobre 2008 Con la risoluzione n. 404/E del 29 ottobre 2008, su richiesta del ministero dell’Interno, l’agenzia delle Entrate fornisce precisazioni sulla tassa sulle concessioni governative per il rilascio di documenti di viaggio a stranieri. Le Entrate, ritenendo che i titoli di viaggio siano documenti equipollenti al passaporto, sanciscono che agli stessi si debbano applicare le norme concernenti il rilascio del passaporto ordinario. Pertanto, con la risoluzione in oggetto si precisa quanto segue: la tassa sulle concessioni governative per il rilascio o il rinnovo dei passaporti va corrisposta anche per i titoli di viaggio accordati ai rifugiati o ai soggetti bisognosi di protezione sussidiaria, secondo le modalità previste per il rilascio del passaporto ordinario. Analogamente, la tassa è dovuta nel caso in cui il soggetto intenda avvalersi dell'utilizzo del titolo per recarsi in Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea.
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