I tempi nei procedimenti amministrativi in GU

Pubblicato il 25 luglio 2014 Pubblicati in “Gazzetta Ufficiale” n. 170 del 24 luglio 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2014 e il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2014.

Il primo contiene il programma per la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi e degli oneri regolatori e dei tempi nei procedimenti amministrativi ed è diretto a dare attuazione alle misure previste nel decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il secondo è diretto a chi produce aeromobili e veicoli spaziali, per i quali è prevista l'erogazione in via prioritaria dei rimborsi Iva.

Quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, all'art. 38-bis, comma 9, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al terzo trimestre dell'anno di imposta 2014, agli operatori economici titolari del codice di classificazione delle attività economiche Ateco2007 30.30.09. spaziali e relativi dispositivi.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Appalti pubblici: illegittimo il criterio premiale regionale sul salario minimo

04/05/2026

Esenzione IRPEF pensioni vittime del dovere: chiarimenti dall'Inps

04/05/2026

Piano Casa del Governo, spinta all’housing sociale e investimenti privati

04/05/2026

Smart working: mancata informativa, stop al DURC per benefici normativi e contributivi

04/05/2026

Lavoro, salario giusto e rider: nuove regole e tutele

04/05/2026

Sfratti più veloci: le nuove misure del Governo sul rilascio immobili

04/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy