I tributaristi non ammessi a rilasciare il visto di conformità: discriminazioni tra professionisti

Pubblicato il 09 gennaio 2010

Il discorso sulle compensazioni Iva e sull’obbligo del visto di conformità accende la concorrenza tra i professionisti. Sono abilitati ad apporre il visto di conformità per compensazioni superiori a 15mila euro i Caf, i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti ed esperti contabili e gli iscritti nei ruoli tenuti fino al 1993 dalle camere di commercio. A tutti gli altri professionisti, anche se svolgono attività di consulenza fiscale, tengono le scritture contabili e sono autorizzati a trasmettere le dichiarazioni in via telematica, non è riconosciuta questa facoltà.

Il tutto è stato messo nero su bianco dalla circolare n. 57/E/2009 dell’agenzia delle entrate.

Anche i tributaristi sono esclusi dalla facoltà non senza polemiche. L’associazione Lapet – per esempio – ha richiesto al Tar del Lazio di annullare la citata circolare agenziale, dato che secondo l’Associazione la possibilità di apporre il visto deve essere data a tutti gli intermediari fiscali abilitati, vale a dire a quei professionisti che svolgono l’attività di consulenza fiscale abitualmente e sono incaricati, come tali, della trasmissione delle dichiarazioni. Ciò dovrebbe ricomprendere anche i tributaristi che non sono iscritti ai ruoli camerali.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy