I versamenti a titolo di “anticipazioni” effettuati dal titolare dell’impresa non sono imponibili

Pubblicato il 21 ottobre 2010

Con la sentenza n. 21511 depositata il 20 ottobre 2010, la Corte di Cassazione chiarisce un importante dubbio, finora rimasto irrisolto, che era stato spesso contestato spostando sul contribuente l’onere probatorio.

Riguardo al versamento di somme di denaro effettuate dal titolare dell’impresa individuale all’azienda a titolo di anticipazioni, la Corte ha stabilito che tali versamenti non sono imponibili in qualità di sopravvenienze attive dell’impresa. Di conseguenza, le stesse somme non possono essere recuperate a tassazione da parte dell’ufficio amministrativo.

La vicenda. Dopo il ricorso di un contribuente che si era trovato nella situazione citata, la Commissione provinciale aveva affermato l’intassabilità delle somme, mentre la Commissione regionale ne ammetteva la assoggettabilità a tassazione. Da qui, l'appello in Cassazione da parte del contribuente, che obiettava che anche la Ctr avrebbe dovuto riconoscere la non imponibilità dei suddetti importi analogamente a quanto la legge prevede per i versamenti effettuati (o per i crediti rinunciati) dal socio, anche unico, in favore della società di persone da lui partecipata.

I Supremi giudici della Sezione tributaria hanno così sostenuto che: “i versamenti di somme a titolo di ''anticipazione'' effettuati dal titolare dell'impresa individuale in favore di questa, non possono essere inclusi fra i ricavi e le sopravvenienze attive, ai sensi degli art. 53, 54 del dpr 917/1986, atteso che, se integrano prestiti con obbligo di restituzione, non comportano un profitto in società, ma si esauriscono con un incremento di liquidità, e, se siano effettuati a fondo perduto o in conto capitale, aumentano il patrimonio sociale, ma non sono computabili fra le sopravvenienze attive, in base all'espressa previsione del quarto comma del citato art. 5.

Probabilmente, la Corte sarebbe giunta ad una conclusione diversa se l’ufficio del Fisco avesse dimostrato che il recupero delle somme richieste era dovuto in quanto introiti non dichiarati.

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