Ias, il bilancio detta i redditi

Pubblicato il 03 novembre 2008

Il decreto del ministero dell’Economia che reca il regolamento di attuazione della Finanziaria 2008 sui profili fiscali per i soggetti che adottano i principi internazionali Ias è stato inviato al Consiglio di Stato per ottenere il relativo parere. Il principio che pervade il testo del regolamento è che la sostanza deve prevalere sulla forma anche ai fini tributari. Si stabilisce che sono rilevanti ai fini Ires gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma che pervade gran parte degli Ias.

La realtà economica e patrimoniale prevale sulla forma legale; pertanto, il regolamento deroga sia al comma 2 dell’articolo 109 del Tuir, che fa riferimento alle risultanze negoziali e all’acquisizione/passaggio della proprietà dei beni, sia al comma 1 dello stesso articolo 109, sulla certezza e la determinabilità dei componenti. Ovvero, in assenza del passaggio dei rischi e dei benefici il contratto che ha trasferito la proprietà non è qualificabile come cessione, ma deve essere qualificato in altro modo, ad esempio come locazione, e questo rileva anche ai fini fiscali. O ancora, i negozi unici vanno disaggregati in più operazioni: in un prezzo di vendita di un prodotto che comprende un valore che riguarda servizi da prestare in un momento successivo e il differimento e la rilevazione di tale importo come ricavo dell’esercizio nel quale il servizio è prestato la scomposizioni assume rilevanza ai fini tributari.

Restano valide per tutti, compresi i soggetti “Ias adopter”, le modalità di imputazione dei componenti positivi o negativi per cassa.

La semplificazione Ires recata dal provvedimento di attuazione riguarda la determinazione della base imponibile: il decreto trasferisce, in definiti casi, il risultato di esercizio a quello dell’imponibile.

In merito alla salvaguardia è da evidenziare il punto del provvedimento che “sana” i comportamenti adottati nel triennio 2005-2007, e nelle relative dichiarazioni dei redditi, nel caso l’impresa sia stata coerente in tutti i periodi d’imposta in cui si è manifestata la medesima fattispecie e per i quali siano stati applicati gli Ias.

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