Ici tra esoneri e recuperi nella contesa dei “rurali”

Pubblicato il 12 ottobre 2008 L’analisi dell’articolo verte sul dubbio sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti sulla costituzionalità della norma (legge 24 del 24 dicembre 2008) che, nel ribadire la non debenza dell’Ici sui fabbricati rurali delle cooperative agricole, pone il divieto di rimborso per le cooperative agricole che abbiano già pagato, prima del 2008, tale imposta. La Ctp, che ha rimesso la questione alla Corte costituzionale (ordinanza del 27 maggio 2008), evidenzia come la disposizione in oggetto da una parte prevede che le cooperative agricole non sono tenute a pagare l’Ici sui propri fabbricati per dettato normativo e dall’altra stabilisce che se hanno effettuato il pagamento non hanno diritto al rimborso se non dal 2008. Una delle conseguenze di questa regola è che “le cooperative che hanno omesso di pagare l’Ici sui fabbricati di proprietà giovandosi di una giurisprudenza favorevole od anche sulla novella legislativa - art. 42-bis, Dl 1 ottobre 2007, n. 159 - vedono riconosciuto il loro diritto all’esenzione in sede contenziosa, mentre quelle che si sono adeguate ad un altro orientamento interpretativo, annullato in forza di legge sopravvenuta, resterebbero ingiustamente penalizzate”.
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