Per il Fondo vittime dell’amianto 2° acconto prestazione aggiuntiva

Pubblicato il 06 agosto 2015

L’art. 2, comma 3, del Decreto Interministeriale n. 30/2011, recante il Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto, ha previsto che, a decorrere dal 2011, la misura del primo acconto è pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita, mentre il secondo acconto è erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

A tal fine, il Presidente dell'INAIL, con determina n. 302 del 3 agosto 2015, ha fissato la misura complessiva dell’acconto della prestazione aggiuntiva 2014 del Fondo delle vittime dell’amianto, per l’anno 2014, in 11,1%.

Tenuto conto della percentuale del primo acconto fissata dal citato D.I. n.30/2011, la misura del secondo acconto per l’anno 2014 risulta pari a 1,1%.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy