Per il Fondo vittime dell’amianto 2° acconto prestazione aggiuntiva

Pubblicato il 06 agosto 2015

L’art. 2, comma 3, del Decreto Interministeriale n. 30/2011, recante il Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto, ha previsto che, a decorrere dal 2011, la misura del primo acconto è pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita, mentre il secondo acconto è erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

A tal fine, il Presidente dell'INAIL, con determina n. 302 del 3 agosto 2015, ha fissato la misura complessiva dell’acconto della prestazione aggiuntiva 2014 del Fondo delle vittime dell’amianto, per l’anno 2014, in 11,1%.

Tenuto conto della percentuale del primo acconto fissata dal citato D.I. n.30/2011, la misura del secondo acconto per l’anno 2014 risulta pari a 1,1%.

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