Il 730/2012 accoglie cedolare secca e Imu

Pubblicato il 02 febbraio 2012

Consueto appuntamento con la pubblicazione dei modelli di dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate. Per il 730 riferito ai redditi del 2011 la versione definitiva ospita la cedolare secca, il contributo di solidarietà, l’Imposta Municipale Unica (IMU). Attuata anche la novità per cui non è più necessario, per fruire dello sconto Irpef del 36% per le ristrutturazioni, l'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.

Il modello 730/2012 (con le dovute istruzioni), la dichiarazione Irpef semplificata fruibile dai soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, è apparso sul sito dell’AE con provvedimento datato 16 gennaio 2012, prot. n. 4314/2012.

Nel modello da presentare nel 2012 hanno fatto il loro primo ingresso le novità introdotte dalle varie manovre economiche che si sono succedute nell’anno 2011. Per citarne alcune: cedolare secca, Imu, contributo di solidarietà, semplificazione per la fruizione del beneficio del 36% per le ristrutturazioni edilizie.

SOGGETTI AMMESSI AL 730/2012

PERIODO D’IMPOSTA 2012

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);

- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);

- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

- sacerdoti della Chiesa cattolica;

- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

- persone impegnate in lavori socialmente utili;

- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.


Inoltre:

- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo che va dal mese di aprile al mese di luglio 2012 possono rivolgersi al sostituto d’imposta;

- i lavoratori che conoscono i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio possono rivolgersi a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato se il rapporto di lavoro è durato almeno da giugno a luglio 2012;

- i lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2012 e che conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentano il 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;

- il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2011 al mese di giugno dell’anno 2012 si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

UTILIZZATORI RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA 2011

Soggetti che hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);

- redditi dei terreni e dei fabbricati;

- redditi di capitale;

- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);

- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);

- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.


DEVONO PRESENTARE UNICO – PERSONE FISICHE

I contribuenti che:

- nel 2011 hanno posseduto:

– redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;

– redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;

– redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;

– plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;

– redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;

- nel 2011 e/o nel 2012 non sono residenti in Italia;

- nel 2012 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);

- devono presentare anche una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d’imposta Mod. 770 ordinario e semplificato;

- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;

- lavoratori con contratto a tempo indeterminato, se al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o al professionista abilitato il rapporto di lavoro è cessato sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d’imposta che potrà effettuare i conguagli.


Si ricorda che i contribuenti che presentano il Mod. 730/2012 devono, inoltre, presentare:

il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2012:

– se hanno percepito nel 2011 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;

– se hanno percepito nel 2011 interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;

– se hanno percepito nel 2011 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;

– se hanno percepito nel 2011 proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%;

- per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2011;

- se proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sulle attività detenute all’estero. (1)

il quadro RT del Mod. UNICO Persone fisiche 2012

- se nel 2011 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.

- se nel 2011 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

-  per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2011

il modulo RW

- se nel 2011 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari, per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro.


(1) ATTENZIONE: Tali soggetti non possono però usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

ESONERI

In via generica, non è tenuto a presentare il 730 il contribuente che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33, purchè non debba obbligatoriamente adempiere alle scritture contabili.

ALTRI CASI DI ESONERO

Il contribuente che possiede esclusivamente i seguenti redditi:

=> Abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)

=> Redditi esenti

=> Redditi soggetti ad imposta sostitutiva

=> Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta

Il contribuente che possiede esclusivamente i seguenti redditi:

=> Lavoro dipendente o pensione

=> Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)

=> Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto (sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche)

in presenza delle seguenti condizioni:

1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio

2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.


CASI DI ESONERO LEGATI A LIMITI DI REDDITO

Tipo di reddito

Limite di reddito

Condizioni

Terreni e/o fabbricati (compresa abitazione principale e sue pertinenze)

500

Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)

8.000

Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.

Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni.

Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.

Pensione + altre tipologie di reddito (*)

7.500

Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze

(box, cantina, ecc.)

7.500 (pensione)

185,92 (terreni)

Pensione + altre tipologie di reddito (*)

7.750

Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.

Contribuente di età pari o superiore a 75 anni.

Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.

Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*).

(È’ escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli)

7.500

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (Esempi: redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale)

4.800

Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche

28.158,28


(*) il reddito si intende calcolato senza conteggiare il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.


CEDOLARE SECCA

Con D.Lgs. n. 23/2011, a partire dal periodo d’imposta 2011, è stato introdotto nel nostro ordinamento tributario un particolare regime di tassazione riguardante gli immobili residenziali concessi in locazione ad uso abitativo denominato “cedolare secca”.

L’accesso al regime avviene per opzione e comporta l’applicazione di un’imposta che sostituisce:


legate al contratto di locazione.


L’opzione può essere esercitata solamente dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile che stipula un contratto di locazione riguardante immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.

Per effetto dell’adesione alla cedolare secca, i canoni di locazione vengono esclusi dal reddito complessivo.

Il regime prevede che il locatore comunichi preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per la cedolare secca; di conseguenza, per il periodo di durata dell’opzione, rinuncia a chiedere l’aggiornamento del canone locativo.

Il calcolo dell’imposta sostitutiva parte dal canone di locazione annuo fissato dalle parti e applicando:


L’opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata:

A - in sede di registrazione del contratto (utilizzando il modello Siria o il modello 69)

B - in sede di dichiarazione

A – Tale modalità può avvenire per i contratti registrati a partire dal 7 aprile 2011; a fronte di contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non era ancora decorso alla data del 7 aprile 2011, l’opzione va esercitata presentando il modello 69.

B – L’opzione va esercitata in dichiarazione:

=> per i contratti in corso nel 2011, scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011

=> per i contratti in corso alla data del 7 aprile 2011, per i quali era già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento

=> per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

Quando si procede ad opzione in sede di dichiarazione, la comunicazione al conduttore deve essere stata già effettuata entro il termine per il versamento dell'acconto 2011; in assenza di acconto, deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

ISTRUZIONI – I dati dell’immobile locato vanno evidenziati nella sezione I del quadro B del modello e si deve barrare la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, mentre nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

Per contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va barrata la casella “Contratti non sup. 30 gg.”.

Per quanto attiene alla Colonna 2 (Utilizzo) è stato introdotto il nuovo codice “16” che individua un immobile di interesse storico e/o artistico, tale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concesso in locazione.

Se è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, si applicano le regole previste per tale regime, pertanto nella colonna 1 (rendita catastale)  va riportata l’effettiva rendita catastale dell’immobile; occorre poi compilare le colonne 5 (Codice canone) e 6 (Canone di locazione) riportando, rispettivamente, ‘3’ e ‘100’. Va quindi barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro B.

Se l’opzione per la cedolare secca riguarda un immobile di interesse storico-artistico situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa e dato in locazione a canone “concordato”, nella Colonna 2 va indicato il codice utilizzo ‘8’.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’

Fa il suo ingresso nell’apposita Sezione VI del quadro C del 730 il contributo di solidarietà, istituito dalla c.d. “manovra d'agosto” (articolo 2, comma 2, del D.L. n.138/2011), a decorrere dall’anno 2011.

Il contribuito in questione interessa i soggetti possessori di redditi annui lordi superiori a 300.000,00 euro; il meccanismo prevede l’applicazione del 3% sulla parte eccedente la soglia. E’ possibile però dedurre dal reddito complesso l’importo pagato per tale contributo.

La sezione comprende anche i prelievi, istituti da precedenti manovre, sugli stipendi dei dipendenti pubblici e sulle pensioni c.d. “d’oro”; si tratta di un onere che grava per il 5% sui redditi compresi tra 90.000 e 150.000 euro, aumentato al 10% per i redditi superiori invece a 150.000 euro.

ISTRUZIONI - Sono due i campi da compilare:

Colonna 1: dove riportare l’importo indicato nel punto 134 del CUD 2012, relativo all’ammontare:

- del reddito erogato ai dipendenti pubblici al netto della riduzione applicata in base all’art. 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

- dei trattamenti pensionistici erogati al netto della riduzione applicata in base all’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Colonna 2: dove riportare l’importo indicato nel punto 136 del CUD 2012, relativo all’ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta.

In sede di assistenza fiscale, il sostituto che ha determinato e versato l’importo, dovrà riconoscere la deduzione dell’importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà.

IMU

E’ dedicato all’Imu (Imposta Municipale Unica) il quadro I, che interessa coloro che optano per utilizzare l’eventuale credito risultante dal 730/2012 per pagare l’imposta dovuta per l’anno 2012, attraverso la compensazione nel mod. F24.

A tale fine il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all’ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

ISTRUZIONI – Barrare la casella 1 per utilizzare l’intero importo del credito per il versamento dell’IMU

oppure

indicare nella casella 2 l’importo del credito che si intende utilizzare per il pagamento dell’IMU dovuta.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Il modello 730/2012 rammenta, in sede di compilazione della Sezione III-A del quadro E che, con effetto dal 14 maggio 2011, il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

Al posto di tale obbligo, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi (righi da E51 a E53):

- i dati catastali identificativi dell’immobile;

- gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;

- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Il contribuente deve comunque conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

Ulteriori precisazioni ricordano che:

=> in caso di vendita o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario;

=> a decorrere dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione residue possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all’acquirente persona fisica;

=>  in caso di decesso del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette al solo erede che detiene materialmente e direttamente l’immobile;

=> l’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

ALTRE NOVITA’

- La proroga dell’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi (quadro C - rigo C5).

- La proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d’imposta entro il limite di 141,90 euro (quadro C - rigo C14).

- La proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (quadro E - righi da E61 a E63).

- Il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF per l’anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l’acconto IRPEF è dovuto nella misura dell’82 per cento anziché del 99 per cento).

- Il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto cedolare secca per l’anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l’acconto cedolare secca è dovuto nella misura del 68 per cento anziché dell’85 per cento).

PRESENTAZIONE DEL 730

Nulla è mutato in ordine alle modalità di presentazione del modello che può avvenire:

Sostituto – In questo caso il contribuente è tenuto a consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730-1, relativo alla scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef (anche se non è stata effettuata alcuna scelta).

La documentazione attinente la dichiarazione non va consegnata al sostituto ma deve essere conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Caf o al professionista abilitato – Il contribuente può scegliere di presentare il modello già compilato – senza corrispondere alcun compenso- oppure di essere assistito nella compilazione – nel caso è tenuto a versare un corrispettivo.

Una copia della dichiarazione e il modello 730-3, relativo al prospetto di liquidazione, devono essere consegnati:

=> entro il 31 maggio 2012 (*) da parte del datore di lavoro o ente pensionistico;

=> entro il 15 giugno 2012 (*) da parte del Caf o del professionista abilitato.

Entro il 30 giugno (*), va effettuata la trasmissione del modello 730 all'Agenzia delle Entrate.

E’ possibile presentare un modello 730 integrativo a Caf o professionista abilitato entro il 25 ottobre 2012.


___________________


(*) Con comunicato stampa del 26 aprile 2012, l’Agenzia delle entrate ha diffuso la notizia di una proroga delle date legate al Modello:


-
fino al 16 maggio 2012, per la presentazione al sostituto di imposta;


- fino al 20 giugno 2012, per la presentazione al Caf o a un professionista abilitato;


- fino al 15 giugno 2012, per la consegna del prospetto di liquidazione da parte del sostituto d’imposta;


- fino al 2 luglio 2012, per la consegna da parte del prospetto di liquidazione da parte dei Caf o dei professionisti;


- fino al 12 luglio 2012, per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate da parte dei Caf e professionisti abilitati.


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