Il calcolo della prevalenza nelle coop con appalti

Pubblicato il 29 ottobre 2011 Con la risoluzione n. 104 del 28 ottobre 2011, l’agenzia delle Entrate interviene a dissipare l'apparente contraddizione regolamentare delle norme civilistiche e di quelle fiscali in merito al calcolo della prevalenza della mutualità di una società cooperativa - articoli 2512 e 2513 del C.c. - di produzione e lavoro per l’ottenimento dei bonus fiscali, ex articolo 11 del Dpr 601/1973, in caso di contratti di appalto per lo svolgimento da parte di terzi dell’attività sociale. Il bonus prevede l'esenzione Ires dell'Irap dovuta.

Si chiarisce che:

- la norma tributaria, diversamente dalle disposizioni del codice civile relative al requisito della mutualità prevalente, pone in rapporto il costo del lavoro dei soci con il totale dei costi sostenuti dalla cooperativa, escludendo solo i costi inerenti le materie prime e sussidiarie;

- per una società cooperativa di produzione e lavoro, in presenza di contratti di appalto, i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice non vanno considerati ai fini della determinazione del requisito della mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 C.c., ma vanno computati soltanto ai fini del calcolo del rapporto previsto dall’articolo 11 del Dpr 601/1973.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto correttivo Irpef e Ires: novità principali

21/11/2025

Governo: Dl su rinnovabili. Stop il 27 novembre a Piano 5.0

21/11/2025

CPB e provvigioni ingresso consulenti finanziari, chiarimenti Entrate

21/11/2025

Semplificazioni contabili per PMI. Oic pubblica i risultati

21/11/2025

ZES Unica agricoltura e pesca: aperta la finestra per le dichiarazioni integrative 2025

21/11/2025

Norme digitali e AI: la UE propone un quadro più semplice per le imprese

21/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy