Il canone d’affitto incassato non è tassato se va restituito

Pubblicato il 21 febbraio 2006

di Cassazione è intervenuta, con la sentenza 1980 del 30 gennaio  caso specifico di contratto di locazione, precisando che in capo al contribuente-locatore non ricade l’obbligo di fare rientrare il canone di locazione fra i redditi soggetti a tassazione, se il canone d’affitto incassato è destinato ad essere restituito per distruzione del bene locato. Secondo la tesi del Fisco, presupposto per l’imposizione fiscale è il possesso del reddito e il percepimento delle somme da parte del contribuente, a prescindere da possibili valutazioni circa la sussistenza o meno di una valida causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale. Per il giudice di legittimità, la distruzione della cosa locata fa venire meno il presupposto impositivo per la parte liberata, che per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non può richiedere la controprestazione ed anzi deve restituire quella già ricevuta. Il principio di legge a cui si fa riferimento è quello ex articolo 1463 del Codice civile.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Enasarco: c’è tempo fino al 20 maggio

12/05/2025

CDM. Riforma fiscale locale: più autonomia, semplificazioni e nuovi incentivi

12/05/2025

Diritto di opzione e modalità di esercizio

12/05/2025

Assonime: novità sui conferimenti d’azienda e di partecipazioni

12/05/2025

Incentivo al posticipo del pensionamento: l’INPS sulla verifica dei requisiti

12/05/2025

Bullismo e cyberbullismo: nuove misure del Governo a tutela dei minori

12/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy