Il canone d’affitto incassato non è tassato se va restituito

Pubblicato il 21 febbraio 2006

di Cassazione è intervenuta, con la sentenza 1980 del 30 gennaio  caso specifico di contratto di locazione, precisando che in capo al contribuente-locatore non ricade l’obbligo di fare rientrare il canone di locazione fra i redditi soggetti a tassazione, se il canone d’affitto incassato è destinato ad essere restituito per distruzione del bene locato. Secondo la tesi del Fisco, presupposto per l’imposizione fiscale è il possesso del reddito e il percepimento delle somme da parte del contribuente, a prescindere da possibili valutazioni circa la sussistenza o meno di una valida causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale. Per il giudice di legittimità, la distruzione della cosa locata fa venire meno il presupposto impositivo per la parte liberata, che per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non può richiedere la controprestazione ed anzi deve restituire quella già ricevuta. Il principio di legge a cui si fa riferimento è quello ex articolo 1463 del Codice civile.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026: lavoro, salari e contrattazione collettiva

20/10/2025

Aziende con più attività: va applicato il CCNL più coerente per ogni settore

20/10/2025

Rottamazione quinquies nella Legge di Bilancio 2026: ecco come funziona

20/10/2025

Legge di Bilancio 2026: taglio IRPEF e superammortamento per imprese

20/10/2025

Operare nel cassetto fiscale altrui senza titolo è reato

20/10/2025

Contrassegno assicurativo: stop alle multe dopo la dematerializzazione

20/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy