Il Cndcec precisa: pratica di 36 mesi per i revisori

Pubblicato il 31 luglio 2012 In materia di durata del tirocinio, con l'informativa n. 61 del 27 luglio 2012, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti fornisce ulteriori precisazioni a seguito della circolare del 4 luglio 2012 del ministero della Giustizia.

In quell'ambito, è stato affermato che la norma del D.L. n. 1/2012, che prevede una durata massima di 18 mesi per il tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate, sia applicabile immediatamente ossia anche per i tirocini in essere alla data del 24 gennaio 2012.

Da ciò, il Cndcec fa discendere che il certificato di compiuta pratica al termine dei 18 mesi può esser rilasciato ai tirocinanti che, da prima del 24 gennaio 2012, sono iscritti nella sezione “tirocinanti esperti contabili” (sez. B) oppure nella sezione “ tirocinanti commercialisti” (sez. A).

Però, si rileva, rimangono esclusi dal tirocinio di 18 mesi coloro che intendono svolgere la pratica per revisori legali dei conti; infatti, per costoro vige l'obbligo del tirocinio di durata di 36 mesi, ex articolo 3 del decreto legislativo n. 39/2010, attuativo della direttiva comunitaria.

Di questa diversità è stata resa informazione ai ministeri della Giustizia e dell'Economia, nell'ambito della più ampia questione sull'equipollenza tra esame da dottore commercialista e quello di revisore legale.
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