Il committente può essere responsabile dell’infortunio occorso al dipendente dell’appaltatore

Pubblicato il 01 aprile 2015 La Cassazione Penale, sezione terza, sentenza n. 12228 del 24 marzo 2015, ha ricordato che per la giurisprudenza, il committente è titolare di un’autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore dipendente dell’appaltatore, qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (cfr. sez. 4, n. 10608 del 4.12.2012 dep. il 7.3.2013).

Inoltre, la Corte ha ricordato il suo costante orientamento (cfr. sez. 4 n. 30857 del 14.7.2006) secondo il quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica con informazione reciproca, non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore, quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è grado di accorgersi senza particolari indagini, dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi.

In definitiva, conclude la Cassazione, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa (sez. 4, n. 37840 del 1.7.2009).
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy