Il condannato pericoloso non può usufruire della doppia sospensione della pena

Pubblicato il 11 dicembre 2012 Con la sentenza n. 47859 del 10 dicembre 2012, la Corte di cassazione, Prima sezione penale, ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore generale, avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Torino aveva disposto la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva nei confronti di un condannato.

Nella specie il reo, condannato alla pena di due mesi di reclusione, dopo la sospensione della pena disposta ex articolo 656 c.p.c. dalla Procura generale di Torino, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di essere ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere ma invano; quindi, aveva avanzato istanza di sospensione dell’esecuzione ai sensi della Legge 199/2010.

Per la Corte, in particolare, è da ritenere evidente che, da un lato, se il condannato è nelle condizioni per essere ammesso alle misure alternative ha diritto solo alla sospensione prevista dall’articolo 656 c.p.p. e, dall’altro, che se il beneficio richiesto gli sia stato negato dal Tribunale di sorveglianza in ragione della pericolosità o per altra causa, lo stesso condannato non potrà usufruire di una seconda sospensione, in attesa che questa volta il Magistrato di sorveglianza valuti se si tratta di soggetto pericoloso o, comunque, se sussistano le condizioni per l’esecuzione della pena presso il domicilio.
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