Il congedo straordinario retribuito per assistere i disabili non spetta al convivente more uxorio

Pubblicato il 16 settembre 2014 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 23 del 15 settembre 2014,ha chiarito che il congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, non spetta al convivente more uxorio in quanto lo stesso non è soggetto legittimato.

Tuttavia, il Ministero del Lavoro, richiamando la circolare n. 41 del 16.3.2009, dell’INPS, sostiene che i genitori adottivi ed affidatari hanno titolo a fruire del congedo solo nella misura in cui si verifichi una delle condizioni sotto riportate:

- il figlio – portatore di handicap – non sia coniugato o non conviva con il coniuge;

- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;

- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

In realtà, la circolare si riferisce al dettato normativo precedente all’ultima modifica legislativa in forza della quale, come chiarito dall’INPS stesso, con la circolare n. 32 del 6 marzo 2012, il testo novellato del comma 5 dell’art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, stabilisce un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi.

Quindi, è sicuramente corretto affermare che l’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, consenta al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo nel caso in cui il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto; non sembra, invece, corretto sostenere che il genitore possa beneficiare del periodo di congedo nel caso in cui il coniuge rinunci espressamente a godere del diritto in questione per lo stesso soggetto e nello stesso periodo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Uso di telecamere pubbliche per sanzioni disciplinari: a quali condizioni?

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Tassa Ue di 3 euro sui pacchi, da luglio 2026

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Assonime: analisi legge sull’IA. Responsabilità umana e delle imprese

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy