Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e la disciplina sui licenziamenti

Pubblicato il 23 febbraio 2015 Il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015 ha approvato lo schema di Decreto Legislativo, in attuazione della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti si applica un nuovo regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo.

La disciplina sul licenziamento

Le nuove disposizioni sui licenziamenti si applicheranno al licenziamento dei lavoratori assunti in precedenza, nel caso in cui i datori di lavoro, a seguito di assunzioni a tempo indeterminato, avvenute a seguito dell’entrata in vigore del nuovo decreto, raggiungano il requisito occupazionale di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

La nuova disciplina prevede la dichiarazione di nullità e il reintegro per i licenziamenti discriminatori, nulli ed intimati in forma orale, nonché il diritto al risarcimento del danno e salva la possibilità per il lavoratore di optare per un’indennità in luogo della reintegrazione.

In caso di licenziamento per giustificato motivo e giusta causa è in genere previsto il diritto ad un’indennità, salvo il caso in cui sia dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.

La conciliazione

In caso di licenziamento di lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti o che rientrano successivamente nell’applicazione della normativa a seguito di nuove assunzioni fatte dall’azienda, il datore può offrire al lavoratore una somma a titolo conciliativo.

Licenziamento collettivo

Il decreto prevede, altresì, norme sui licenziamenti collettivi intimati senza osservanza della forma scritta, in violazione delle procedure o dei criteri di scelta.
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