Il contributo integrativo non è un onere deducibile

Pubblicato il 13 giugno 2008
Di seguito due decisioni di giurisprudenza con oggetto il regime fiscale dei contributi integrativi versati dal professionista.

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5/4/08, depositata il 13 marzo 2008, ha affermato la non deducibilità del contributo integrativo a percentuale versato dal professionista alla Cassa e calcolato sul volume d'affari Iva, che, in base al combinato disposto dell'art. 10 del dpr 917/86 con l'art. 11 della legge 576/80, non può essere considerato un onere deducibile. Risulta, pertanto, legittima la cartella di pagamento notificata per il recupero dei contributi a percentuale versati da un avvocato alla Cassa di previdenza.
Precisa la Corte di Cassazione (sentenza n. 14019/2007), che in questi casi l'Ufficio finanziario, per recuperare i maggiori redditi, deve comunque notificare un avviso di accertamento compiutamente motivato.
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