Il costo del lavaggio delle divise di lavoro ricade sul datore

Pubblicato il 30 agosto 2013 La Corte di cassazione, con sentenza n. 19579 del 26 agosto 2013, sostiene che, se nel contratto di appalto tra due società, viene stabilito che vi è l'obbligo, a carico di una delle due, di dotare il personale “di cuffie, grembiuli e divise sempre pulite”, l'obbligata deve provvedere; qualora risulti inadempiente, è tenuta a risarcire il danno (articolo 1218, codice civile).

Bocciata anche la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui è illegittimo affermare che dalla clausola tra appaltante e appaltatrice deriva una prestazione a favore di terzi; la sentenza ricorda infatti che “l’art. 1411 cod. civ. stabilisce che è sempre valida la stipulazione di un contratto a favore di terzi, purché lo stipulante vi abbia interesse”.

E, nel caso concreto, la società appaltante, che risulta aver esplicitamente inserito nel contratto di appalto che l’appaltatrice era obbligata a far indossare ai lavoratori una divisa di lavoro (cuffie, grembiuli e divise) ‘sempre pulita’, ha interesse a ciò. Da qui, l’obbligo della datrice di lavoro di sostenere le spese di lavaggio o di rimborsare al lavoratore quelle sostenute a tal fine.
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