Il curatore ha impugnato l’avviso? Il fallito non può lamentare l'omessa notifica

Pubblicato il 05 ottobre 2021

Pronuncia della Corte di cassazione in tema di recupero Irap e Iva nei confronti della società di capitali fallita: è necessaria la notifica dell'atto impositivo all’ex amministratore? Cosa accade se gli avvisi vengono notificati solo al curatore?

A queste domande ha dato risposta la Sezione tributaria della Cassazione con ordinanza n. 26506 del 30 settembre 2021.

Nella vicenda esaminata, l’ex amministratore di una Srl fallita lamentava il vizio di notifica degli avvisi di accertamento per maggiori importi dovuti a fini Irap e Iva, avvisi che erano stati indirizzati solo al curatore del Fallimento.

Egli ne contestava la mancata notifica in proprio favore, quale ex rappresentante legale della società, sostenendo che sussistesse, in proposito, una fattispecie di litisconsorzio necessario.

I presupposti della pretesa fiscale, nella specie, si erano determinati in anticipo rispetto alla declaratoria fallimentare mentre la notifica degli atti impositivi era avvenuta posteriormente ad essa.

Le doglianze dell’ex amministratore, ciò posto, non sono state accolte dalla Suprema corte, la quale ha ricordato che il contribuente, persona fisica, che resti esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo notificato - come nella specie - al curatore successivamente alla dichiarazione di fallimento, è abilitato a impugnare soltanto in via eccezionale.

Diritto di difesa del fallito solo se il curatore è inerte

L'esercizio del diritto di difesa del contribuente è infatti condizionato all'inerzia degli organi della procedura fallimentare.

Nella specie, nessuna inerzia era stata specificamente allegata o provata, ma anzi, non era in alcun modo configurabile, avendo il curatore impugnato gli avvisi notificatigli.

Il ricorso, in definitiva, è stato rigettato, con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In tema di fallimento di società di capitali, qualora il curatore non rimanga inerte, bensì impugni l'atto impositivo inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, non consta alcun residuo interesse del fallito a dolersi dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento al fine di contestarlo".

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