Il danno biologico saluta le tabelle

Pubblicato il 17 dicembre 2008

Con sentenza n. 29191 del 12 dicembre 2008, la Cassazione - sulla scia della pronuncia di poco più di un mese fa con cui le Sezioni unite hanno cancellato il danno esistenziale - ha affermato due importanti principi: il danno biologico deve essere “necessariamente personalizzato” mentre quello morale non potrà più essere liquidato come una “quota” minore del danno alla salute. Così, da una parte, “Nel caso di lesioni gravissime da illecito stradale con perdita della salute...il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico, sicché ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno devono aggiungersi in aumento le altre componenti..”. Dall'altra, i giudici precisano che “Nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene a un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore dell'integrità morale una quota minore del danno alla salute”.

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