Il danno per la pubblicazione di foto senza autorizzazione deve essere provato

Pubblicato il 08 maggio 2010
Niente risarcimento per indebita utilizzazione dell'immagine se non viene fornita la prova del danno; quest'ultimo, infatti, non può essere desunto dal giudice ma va individuato dalla parte lesa.

E' il principio ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 10957 depositata, lo scorso 7 maggio, con riferimento ad una vicenda che aveva visto coinvolta una nota showgirl per delle foto pubblicate senza il suo consenso. La donna, oltre a richiedere alle case editrici coinvolte l'inibitoria dell'ulteriore utilizzazione delle dette foto, aveva avanzato domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali sofferti. La Corte di appello, tuttavia, aveva accolto solo la prima domanda. Da qui il ricorso dinanzi ai giudici di legittimità i quali, tuttavia, hanno confermato la decisione di gravame sull'assunto che il danno, nella specie, non era stato minimamente provato né nella sua sussistenza né nell'entità di un nocumento di carattere patrimoniale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Donazione di quote societarie: quando spetta l’esenzione

28/10/2025

Bonus ristrutturazioni 2025: esclusa la detrazione al 50% per i residenti all’estero

28/10/2025

Immobile iscritto in catasto? Imu è dovuta anche senza abitabilità

28/10/2025

Ateco 2025: arriva il nuovo manuale digitale

28/10/2025

Mobilità in deroga: controlli automatizzati dall'Inps

28/10/2025

Nuovi codici ATECO e adempimenti collegati

28/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy