Il danno per la pubblicazione di foto senza autorizzazione deve essere provato

Pubblicato il 08 maggio 2010
Niente risarcimento per indebita utilizzazione dell'immagine se non viene fornita la prova del danno; quest'ultimo, infatti, non può essere desunto dal giudice ma va individuato dalla parte lesa.

E' il principio ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 10957 depositata, lo scorso 7 maggio, con riferimento ad una vicenda che aveva visto coinvolta una nota showgirl per delle foto pubblicate senza il suo consenso. La donna, oltre a richiedere alle case editrici coinvolte l'inibitoria dell'ulteriore utilizzazione delle dette foto, aveva avanzato domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali sofferti. La Corte di appello, tuttavia, aveva accolto solo la prima domanda. Da qui il ricorso dinanzi ai giudici di legittimità i quali, tuttavia, hanno confermato la decisione di gravame sull'assunto che il danno, nella specie, non era stato minimamente provato né nella sua sussistenza né nell'entità di un nocumento di carattere patrimoniale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy