Il danno va contestato subito senza aspettare il processo penale

Pubblicato il 20 maggio 2008 Sentenza n. 465/2008. La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sicilia ribadisce che l'azione diretta a ottenere il risarcimento del danno erariale deve iniziare tempestivamente in ogni caso, anche se è in corso o sta per iniziare un processo penale sul medesimo fatto che si sospetti abbia provocato un danno all'amministrazione. La stessa legge di riforma del 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, stabilisce che "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta" (art. 1, secondo comma). Il giudice contabile deve, dunque, procedere autonomamente all'accertamento dei fatti ed è ininfluente che gli stessi configurino anche ipotesi di reato, perchè non esiste più nel nostro ordinamento la dipendenza del processo civile.
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