Il Decreto casa è legge

Pubblicato il 21 maggio 2014 Con l’approvazione definitiva della Camera, il decreto casa (Dl n. 47/2014) è legge. Effetto immediato per bonus mobili e cedolare secca (consulta l'articolo "Piano casa: bonus mobili sganciato dal valore della ristrutturazione").

Sconto anche con spese per arredi che superano il costo della ristrutturazione

Per ottenere la detrazione Irpef al 50% sulle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici - arredo di immobili che scontano il bonus ristrutturazioni - non è necessario che l’importo sia inferiore a quello dell'intervento sulla casa. Resta solo il tetto dei 10mila euro per unità immobiliare ed il pagamento con bonifico bancario.

Gli arredi agevolabili

Mobili nuovi ed elettrodomestici efficienti, con le spese di trasporto e montaggio: ad esempio armadi, letti, materassi e apparecchi di illuminazione, frigoriferi, congelatori, lavatrici, in classe non inferiore alla A+, forni di classe A, stufe elettriche, ma non parquet, porte e tende.

Quanto alla cedolare secca

Scende dal 15 al 10%, già dal 2014 e fino al 2017, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui contratti di locazione abitativa a canone concordato, stipulati:

- nei maggiori comuni italiani (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia), in quelli confinanti, in tutti gli altri capoluoghi di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati con la delibera n. 87/2003 del Cipe;

- nei comuni per i quali, negli ultimi cinque anni, è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Entro trenta giorni sarà emanato un decreto del Cipe che aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.

i ricorda che è possibile optare per la cedolare in una qualsiasi delle annualità intermedie di un contratto.

Imu dei cittadini residenti all'estero

Il pensionato iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero possessore di un immobile non locato né concesso in comodato d'uso, non paga l’Imu su tale abitazione. Resta che l'abitazione non sia classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Tari e Tasi saranno dovute in misura ridotta di due terzi.
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