Il decreto di espulsione e quello di respingimento hanno la stessa capacità coercitiva

Pubblicato il 28 luglio 2010
I giudici della Prima sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 29375 del 27 luglio 2010, hanno annullato, con rinvio, la decisione di assoluzione emessa dal Tribunale di Genova nei confronti di un uomo extracomunitario che non aveva lasciato il territorio italiano a seguito di un decreto di respingimento del Questore. I giudici di merito avevano escluso la sussistenza del reato contestatogli – articolo 14, comma 5-ter Decreto legislativo 286/1998 – in considerazione del fatto che il provvedimento del Questore non si era sostanziato in un decreto di espulsione, come previsto dal comma 5-bis dello stesso articolo, bensì di respingimento. 

Tale lettura non è stata ritenuta corretta dai giudici di legittimità secondo cui dalla previsione contenuta nel Decreto richiamato risulta esplicitamente che l'ordine del Questore possa essere emesso anche nelle ipotesi di respingimento. La capacità coercitiva del provvedimento di espulsione e di quello di respingimento – spiega la Corte – è, infatti, la medesima.
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