Il decreto incentivi semplifica e velocizza il contenzioso tributario

Pubblicato il 29 marzo 2010

Già nel 2009, con la riforma del processo civile quello tributario aveva subito ritocchi, ora con il Decreto legge incentivi si registrano ulteriori novità nell’ambito del contenzioso tributario. Tra le modifiche le più significative sono descritte di seguito.

La notifica della sentenza di Ctp e Ctr all’altra parte, finora affidata esclusivamente all’ufficiale giudiziario che rimane una possibilità, potrà essere fatta anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno senza busta (per i residenti all’estero valgono l’indirizzo del registro Aire, l’indirizzo della sede legale estera che risulta dal registro imprese o l’indirizzo indicato nelle domande per il codice fiscale o variazione dati) o direttamente alla controparte. Se effettuata direttamente, nel caso fosse consegnata all’Ufficio questo rilascerà un timbro di consegna sulla copia al contribuente; mentre, nel caso di consegna con messo notificatore questi darà atto della notifica al contribuente nella relata di notifica.

Se la notifica avviene da parte della Ctp, l’appello della controparte può essere proposto entro 60 giorni. Senza notifica i termini saranno: per i procedimenti avviati ante 4 luglio 2009 di 12 mesi, oltre la sospensione per le ferie; per i procedimenti avviati post 4 luglio 2009 di sei mesi.

Anche in pendenza di un ricorso il Fisco potrà iscrivere a ruolo con cartella (dunque riscuotere) una parte della pretesa proporzionalmente allo stato del procedimento e dell’esito, fino al 100% (tributo e interessi) in caso di sentenza favorevole al Fisco emessa dalla Commissione centrale.

L’Ufficio non avrà più bisogno dell’autorizzazione da parte della Dre per appellare le sentenze.

La fidejussione in caso di conciliazione giudiziaria sarà necessaria solo per le rateazioni che superano, escludendo la prima rata, il totale di 50mila euro.

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