Il deposito del brevetto consente l’iscrizione come Pmi innovativa?

Pubblicato il 11 settembre 2015

Con parere 4 settembre 2015, prot. 155486, il Ministero dello Sviluppo economico fornisce risposta ad una società in materia di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese quale Pmi innovativa.

Impiego di personale qualificato

L’istante fa presente di volersi avvalere del requisito soggettivo dell’impiego “di collaboratori a qualunque titolo”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. 2), D.L. n. 3/2015.

Tale norma prevede l’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale.

Nel parere si afferma che l’impiego del personale qualificato, sia nelle Pmi innovative che nelle start-up, può avvenire “a qualunque titolo”, quindi sia come lavoro dipendente che come parasubordinazione.

Deposito della domanda di brevetto

Il parere prosegue specificando che è possibile l’iscrizione nel registro speciale delle imprese per la start-up e la Pmi innovativa anche qualora sia stata presentata domanda per la registrazione del brevetto, ma si è in attesa dell’esito della stessa.

Infatti, si ritiene soddisfatto il requisito oggettivo di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), n. 3, che prevede la “titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa”.

Nel caso in cui la società abbia già depositato formalmente il brevetto, sebbene sia ancora in attesa di registrazione, viene rappresentato positivamente il requisito dell’”essere depositaria”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy